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TITOLO V: FINANZA E CONTABILITA’

CAPO I: ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

 

Art.73 Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento finanziario del Comune è disciplinato dalla legge.

2. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, attribuita e disciplinata dalla legge.

4. Tutti i residenti nel Comune sono tenuti al finanziamento dei servizi pubblici locali in ragione della loro capacità contributiva.

 

Art.74 Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune, nel rispetto delle disposizioni di principio stabilite dalla legge dello Stato ed in conformità alle norme del presente Statuto, è disciplinato dall'apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei propri componenti.

 

Art.75 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Gli strumenti di previsione contabile mirano a garantire un uso delle risorse finanziarie disponibili conforme alle esigenze della comunità amministrata.

2. Le previsioni di entrata e di spesa sono definite in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria espressi sulla base di quanto previsto all'ari. 55. La Giunta presenta al Consiglio comunale, unitamente allo schema di bilancio annuale e relativi allegati, la proposta del piano degli investimenti e le proposte di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.

3. Ogni provvedimento che comporta nuovi o maggiori impegni di spesa deve attestarne la copertura finanziaria.

 

Art.76 Gestione finanziaria

1. Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, il Segretario comunale ed i responsabili di strutture organizzative apicali, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto, impegnano le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità agli atti di programmazione.

2. Il Segretario comunale ed i responsabili delle strutture organizzative apicali impegnano le spese attenendosi ai criteri fissati dal regolamento di Contabilità.

3. Per il pagamento di qualsiasi spesa dovuta dal Comune i responsabili delle strutture organizzative apicali richiedono al servizio di ragioneria l'emissione di mandato di pagamento a favore dei creditori.

4. I responsabili delle strutture organizzative apicali, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità :

a) rispondono della coerenza degli atti di spesa da essi compiuti e dai relativi documenti giustificativi con le decisioni assunte dagli organi di governo del Comune;

b) curano l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate afferenti a servizi di rispettiva competenza.

 

Art.77 Contratti

1. I contratti stipulati dal Comune sono disciplinati da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa statale e di quella della Comunità Economica Europea vigente nell'ordinamento statale.

2. La stipulazione dei contratti è preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

 

Art.78 Risultato di gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, redatto e presentato nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

 

CAPO II: REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

 

Art.79 Revisore

1. La revisione economico- finanziaria è affidata ad un revisore eletto, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità, dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri..

2. Le proposte relative all'elezione del revisore non possono essere discusse e deliberate dal Consiglio comunale se non corredate del titolo professionale richiesto.

3. Non può essere eletto revisore dei conti del Comune e, se eletto decade colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge, nonché nelle ipotesi di incompatibilità previste all'ari. 2399, comma 1, del codice civile.

 

Art.80 Compiti del revisore

1. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità

2. Il Sindaco, la Giunta, il Segretario comunale e il responsabile del servizio finanziario possono richiedere al revisore pareri su aspetti economico - finanziari e contabili rientranti nelle proprie competenze, nonché proposte sull'attuazione della gestione.

3. Il revisore presenta annualmente una relazione sulla propria attività evidenziando eventuali irregolarità e disfunzioni riscontrate e proponendo opportuni interventi. La relazione è sottoposta al Consiglio comunale.

4. Il revisore nell'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'amministrazione.

5. Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione ed i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei revisori.

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