ORDINAMENTO
FINANZIARIO E CONTABILE
Art.73
Ordinamento finanziario
1.
L'ordinamento finanziario del Comune è disciplinato dalla legge.
2.
Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse
proprie e trasferite.
3.
Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte,
delle tasse e delle tariffe, attribuita e disciplinata dalla
legge.
4.
Tutti i residenti nel Comune sono tenuti al finanziamento dei
servizi pubblici locali in ragione della loro capacità
contributiva.
Art.74
Ordinamento contabile
1.
L'ordinamento contabile del Comune, nel rispetto delle
disposizioni di principio stabilite dalla legge dello Stato ed in
conformità alle norme del presente Statuto, è disciplinato
dall'apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale con la
maggioranza dei propri componenti.
Art.75
Bilancio e programmazione finanziaria
1.
Gli strumenti di previsione contabile mirano a garantire un uso
delle risorse finanziarie disponibili conforme alle esigenze della
comunità amministrata.
2.
Le previsioni di entrata e di spesa sono definite in coerenza con
gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria espressi
sulla base di quanto previsto all'ari. 55. La Giunta presenta al
Consiglio comunale, unitamente allo schema di bilancio annuale e
relativi allegati, la proposta del piano degli investimenti e le
proposte di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza
alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.
3.
Ogni provvedimento che comporta nuovi o maggiori impegni di spesa
deve attestarne la copertura finanziaria.
Art.76
Gestione finanziaria
1.
Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, il Segretario comunale ed i
responsabili di strutture organizzative apicali, nell'ambito delle
attribuzioni ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto,
impegnano le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in
conformità agli atti di programmazione.
2.
Il Segretario comunale ed i responsabili delle strutture
organizzative apicali impegnano le spese attenendosi ai criteri
fissati dal regolamento di Contabilità.
3.
Per il pagamento di qualsiasi spesa dovuta dal Comune i
responsabili delle strutture organizzative apicali richiedono al
servizio di ragioneria l'emissione di mandato di pagamento a
favore dei creditori.
4.
I responsabili delle strutture organizzative apicali,
nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale
responsabilità :
a)
rispondono della coerenza degli atti di spesa da essi compiuti e
dai relativi documenti giustificativi con le decisioni assunte
dagli organi di governo del Comune;
b)
curano l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle
entrate afferenti a servizi di rispettiva competenza.
Art.77
Contratti
1.
I contratti stipulati dal Comune sono disciplinati da apposito
regolamento adottato nel rispetto della normativa statale e di
quella della Comunità Economica Europea vigente nell'ordinamento
statale.
2.
La stipulazione dei contratti è preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
Art.78
Risultato di gestione
1.
La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico
ed il conto del patrimonio, redatto e presentato nei termini e con
le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.
CAPO
II
: REVISIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA
Art.79
Revisore
1.
La revisione economico- finanziaria è affidata ad un revisore
eletto, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento
di contabilità, dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei
suoi componenti e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei
revisori ufficiali dei conti o agli albi dei dottori
commercialisti e dei ragionieri..
2.
Le proposte relative all'elezione del revisore non possono essere
discusse e deliberate dal Consiglio comunale se non corredate del
titolo professionale richiesto.
3.
Non può essere eletto revisore dei conti del Comune e, se eletto
decade colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità ed
incompatibilità stabilite dalla legge, nonché nelle ipotesi di
incompatibilità previste all'ari. 2399, comma 1, del codice
civile.
Art.80
Compiti del revisore
1.
Il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella
sua funzione di indirizzo e di controllo ed esercita le
attribuzioni che gli sono demandate dalla legge con le modalità
stabilite dal regolamento di contabilità
2.
Il Sindaco, la Giunta, il Segretario comunale e il responsabile
del servizio finanziario possono richiedere al revisore pareri su
aspetti economico - finanziari e contabili rientranti nelle
proprie competenze, nonché proposte sull'attuazione della
gestione.
3.
Il revisore presenta annualmente una relazione sulla propria
attività evidenziando eventuali irregolarità e disfunzioni
riscontrate e proponendo opportuni interventi. La relazione è
sottoposta al Consiglio comunale.
4.
Il revisore nell'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di
accesso agli atti ed ai documenti dell'amministrazione.
5.
Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione
ed i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione
del Collegio dei revisori.