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Art.65
Rapporti dell'istituzione con il Comune
1.
Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale :
a)
il piano-programma annuale contenente analitica specificazione dei
risultati da conseguire, della quantità e della qualità delle
risorse necessarie;
b)
le convenzioni con gli enti locali che comportino l'estensione di
servizi fuori dal territorio del Comune.
2.
Sono sottoposti all'approvazione della Giunta comunale, nel
rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale :
a)
il bilancio annuale;
b)
il conto consuntivo;
c)
le tariffe dei servizi gestiti dall'istituzione, nonché gli
standards di erogazione dei medesimi.
3.
Gli atti del Consiglio di amministrazione, con le modalità
stabilite dal regolamento, sono trasmessi agli organi del Comune e
sono produttivi di effetti immediati.
4.
L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune svolge, nei
confronti
dell'istituzione,
la medesima attività che svolge nei confronti del Comune, con
l'esercizio degli stessi poteri.
Art.66
Società di capitali
1.
Il Comune può partecipare a società per azioni o società a
responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici
locali a rilevanza economica ed imprenditoriale che richiedono di
essere gestiti in regime di mercato da strutture dotate di piena
autonomia patrimoniale e gestionale o quando ricorra
l'opportunità di avvalersi, nell'ambito delle stesse società,
dell'apporto di privati qualificati sotto il profilo
imprenditoriale e/o finanziario, disposti a condividere il rischio
di impresa ovvero di finanziare quote significative del capitale,
attraverso il mercato.
2.
La proposta di deliberazione al Consiglio comunale per la
partecipazione al capitale della medesima è corredata da un piano
di fattibilità contenente una puntuale analisi delle previsioni
sulla domanda dei servizi e sui costi, la determinazione
dell'entità degli oneri a carico del Comune, la stima delle
entrate previste, nonché le condizioni per l'equilibrio economico
della gestione.
3.
Allo scopo di garantire l'autonomia gestionale della società ed
il contemporaneo perseguimento degli obiettivi
dell'amministrazione comunale, sono sottoscritti con le società
partecipate appositi contratti di programma, approvati dal
'Consiglio comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e
gli obblighi reciproci tra Comune e società.
4.
I candidati alla carica di amministratore, all'atto
dell'accettazione, si impegnano a perseguire gli obiettivi
previsti dal contratto di programma.
5.
Le società a capitale pubblico sono sottoposte all'obbligo di
certificazione del bilancio.
TITOLO
IV: FORME
ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA
Art.67
Principi
1.
Il Comune collabora con altri enti locali per lo svolgimento, in
modo coordinato, di funzioni e servizi di interesse sovracomunale
nel settore economico, produttivo e commerciale nonché sociale,
culturale e sportivo.
2.
Nelle convenzioni, negli accordi di programma e negli altri atti
costitutivi di forme di cooperazione sono disciplinati gli
strumenti per la tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi
degli interventi oggetto di cooperazione.
CAPO
I: FORME
ASSOCIATIVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI
Art.68
Convenzioni
1.
Per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi
determinati, il Comune stipula convenzioni con altri Comuni e con
la Provincia.
2.
Le convenzioni, approvate dal Consiglio comunale, stabiliscono i
fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti,
i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art.69
Consorzi
1.
Il Comune partecipa a Consorzi per la gestione associata di uno o
più servizi con altri Comuni e con la Provincia, istituiti
secondo le forme previste dalla legge, sulla base di una
convenzione approvata dal Consiglio comunale a maggioranza dei
propri componenti, unitamente allo Statuto del consorzio.
CAPO
II: ACCORDI
DI PROGRAMMA E FORME DI COOPERAZIONE
Art.70
Accordi di programma
1.
Il Sindaco, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione
sulle autonomie locali e dal presente Statuto, promuove la
conclusione di accordi di programma, anche su richiesta di
soggetti interessati alla realizzazione di opere, interventi, o
programma di interventi, che richiedono l'azione integrata di più
amministrazioni pubbliche o l'impiego di risorse da esse fornite.
2.
L'accordo di programma specifica i soggetti partecipanti
all'accordo, l'oggetto dell'intervento, i tempi, le modalità, i
finanziamenti ed ogni altro connesso adempimento e può prevedere
procedimenti di arbitrato nonché interventi surrogatori in caso
di inadempienza delle parti.
3.
L'accordo di programma è approvato e stipulato dal Sindaco ed è
comunicato al Consiglio comunale.
4.
Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici,
la previa adesione del Sindaco deve essere ratificata dal
Consiglio comunale con deliberazione approvata a maggioranza
assoluta dei suoi componenti nel termine di trenta giorni
decorrenti dalla manifestazione di volontà del Sindaco, a pena di
decadenza.
5.
Il Sindaco promuove la conclusione di accordi di programma per il
coordinamento degli interventi sociali e sanitari con i servizi
sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel
territorio comunale a fini di integrazione ed a tutela dei diritti
dei portatori di handicap.
Art.71
Collaborazione con Regione e Provincia
1.
Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze:
a)
partecipa alla programmazione economica, territoriale ed
ambientale della Regione formulando le relative proposte;
b)
concorre, in conformità alla legge regionale, alla formazione dei
programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento ai
quali adegua i propri strumenti di pianificazione territoriale;
c)
segnala alla Provincia le opere e le infrastrutture di rilevante
interesse sovracomunale.
Art.72
Altre forme di cooperazione
1.
Il Comune, previa deliberazione del Consiglio comunale adottata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in relazione a
specifici interessi pubblici da soddisfare, utilizza ogni altra
forma associativa e di cooperazione con altri enti territoriali,
compatibilmente con i principi fissati dall'ordinamento delle
autonomie locali e dalle norme del presente Statuto.
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