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la giunta comunale

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Art.65 Rapporti dell'istituzione con il Comune

1. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale :

a) il piano-programma annuale contenente analitica specificazione dei risultati da conseguire, della quantità e della qualità delle risorse necessarie;

b) le convenzioni con gli enti locali che comportino l'estensione di servizi fuori dal territorio del Comune.

2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale :

a) il bilancio annuale;

b) il conto consuntivo;

c) le tariffe dei servizi gestiti dall'istituzione, nonché gli standards di erogazione dei medesimi.

3. Gli atti del Consiglio di amministrazione, con le modalità stabilite dal regolamento, sono trasmessi agli organi del Comune e sono produttivi di effetti immediati.

4. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune svolge, nei confronti

dell'istituzione, la medesima attività che svolge nei confronti del Comune, con l'esercizio degli stessi poteri.

 

Art.66 Società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società per azioni o società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica ed imprenditoriale che richiedono di essere gestiti in regime di mercato da strutture dotate di piena autonomia patrimoniale e gestionale o quando ricorra l'opportunità di avvalersi, nell'ambito delle stesse società, dell'apporto di privati qualificati sotto il profilo imprenditoriale e/o finanziario, disposti a condividere il rischio di impresa ovvero di finanziare quote significative del capitale, attraverso il mercato.

2. La proposta di deliberazione al Consiglio comunale per la partecipazione al capitale della medesima è corredata da un piano di fattibilità contenente una puntuale analisi delle previsioni sulla domanda dei servizi e sui costi, la determinazione dell'entità degli oneri a carico del Comune, la stima delle entrate previste, nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

3. Allo scopo di garantire l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale, sono sottoscritti con le società partecipate appositi contratti di programma, approvati dal 'Consiglio comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.

4. I candidati alla carica di amministratore, all'atto dell'accettazione, si impegnano a perseguire gli obiettivi previsti dal contratto di programma.

5. Le società a capitale pubblico sono sottoposte all'obbligo di certificazione del bilancio.

 

TITOLO IV: FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

 

Art.67 Principi

1. Il Comune collabora con altri enti locali per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi di interesse sovracomunale nel settore economico, produttivo e commerciale nonché sociale, culturale e sportivo.

2. Nelle convenzioni, negli accordi di programma e negli altri atti costitutivi di forme di cooperazione sono disciplinati gli strumenti per la tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi degli interventi oggetto di cooperazione.

 

CAPO I: FORME ASSOCIATIVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI

 

Art.68 Convenzioni

1. Per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi determinati, il Comune stipula convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni, approvate dal Consiglio comunale, stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

 

Art.69 Consorzi

1. Il Comune partecipa a Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi con altri Comuni e con la Provincia, istituiti secondo le forme previste dalla legge, sulla base di una convenzione approvata dal Consiglio comunale a maggioranza dei propri componenti, unitamente allo Statuto del consorzio.

 

CAPO II: ACCORDI DI PROGRAMMA E FORME DI COOPERAZIONE

 

Art.70 Accordi di programma

1. Il Sindaco, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione sulle autonomie locali e dal presente Statuto, promuove la conclusione di accordi di programma, anche su richiesta di soggetti interessati alla realizzazione di opere, interventi, o programma di interventi, che richiedono l'azione integrata di più amministrazioni pubbliche o l'impiego di risorse da esse fornite.

2. L'accordo di programma specifica i soggetti partecipanti all'accordo, l'oggetto dell'intervento, i tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro connesso adempimento e può prevedere procedimenti di arbitrato nonché interventi surrogatori in caso di inadempienza delle parti.

3. L'accordo di programma è approvato e stipulato dal Sindaco ed è comunicato al Consiglio comunale.

4. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, la previa adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti nel termine di trenta giorni decorrenti dalla manifestazione di volontà del Sindaco, a pena di decadenza.

5. Il Sindaco promuove la conclusione di accordi di programma per il coordinamento degli interventi sociali e sanitari con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel territorio comunale a fini di integrazione ed a tutela dei diritti dei portatori di handicap.

 

Art.71 Collaborazione con Regione e Provincia

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze:

a) partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione formulando le relative proposte;

b) concorre, in conformità alla legge regionale, alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento ai quali adegua i propri strumenti di pianificazione territoriale;

c) segnala alla Provincia le opere e le infrastrutture di rilevante interesse sovracomunale.

 

Art.72 Altre forme di cooperazione

1. Il Comune, previa deliberazione del Consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in relazione a specifici interessi pubblici da soddisfare, utilizza ogni altra forma associativa e di cooperazione con altri enti territoriali, compatibilmente con i principi fissati dall'ordinamento delle autonomie locali e dalle norme del presente Statuto.

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