1.
Il Comune istituisce e gestisce servizi pubblici che abbiano per
oggetto la produzione di beni e di attività.
2.
I servizi pubblici sono organizzati in modo da garantire
l'esercizio di diritti individuali e collettivi, da tutelare e
valorizzare la dignità della persona, da soddisfare le esigenze
degli utenti ai quali va garantita l'accessibilità e assicurato
lo standard qualitativo delle prestazioni conforme agli obiettivi
prefissati.
3.
I servizi pubblici sono organizzati in base a criteri di
efficienza, di efficacia e di trasparenza nella salvaguardia delle
finalità sociali. Il Comune favorisce la collaborazione con i
privati
4.
I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla
legge.
Alt.56
Tempi della città
1.
Il Comune individua nell'organizzazione razionale dei tempi della
città un elemento significativo di qualificazione della vita
collettiva.
2.
Gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e dei
servizi pubblici del Comune sono stabiliti in modo da soddisfare,
prioritariamente, le esigenze complessive e generali degli utenti.
3.
Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
comunale, provvede al coordinamento degli orari dei servizi
pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici
periferici delle altre amministrazioni pubbliche, tenuto conto,
dei bisogni delle diverse fasce di popolazioni interessate e con
particolare riguardo alle esigenze specifiche delle donne, delle
lavoratrici e dei lavoratori.
Art.57
Criteri per la scelta delle forme di gestione
1.
Il Comune privilegia alla gestione in economia, la concessione a
terzi, la costituzione di istituzioni, la partecipazione a
società di capitali.
2.
La scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici è operata
dal Consiglio comunale sulla base di valutazioni di opportunità,
di convenienza economica, di efficienza di gestione, avuto
riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti
interessi pubblici da perseguire.
3.
In relazione alle diverse forme di gestione prescelte, la
deliberazione consiliare deve, di volta in volta precisare :
a)
le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso
di concessione a terzi;
b)
le ragioni che rendono preferibile la gestione dei servizi sociali
a mezzo di istituzione;
c)
le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendano
opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati,
tramite società per azioni o a responsabilità limitata, a
prevalente capitale pubblico locale.
4.
La deliberazione consiliare di assunzione del servizio pubblico
locale deve essere sorretta da adeguata motivazione in relazione a
:
a)
la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi
economici e funzionali perseguiti;
b)
gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi
organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi
gestiti dal Comune o ad eventuali modalità collaborative con
altri enti locali.
5.
Le modalità dettate ai commi 3 e 4 si applicano, in quanto
compatibili, per la soppressione o la revoca dei servizi assunti
dal Comune.
Art.58
Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni
1.
Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio
comunale, provvede alla nomina ed alla designazione dei
rappresentanti del Comune presso istituzioni, società ed altri
enti, tra persone che abbiano qualificata e comprovata
preparazione ed esperienza, per studi compiuti, per funzioni
svolte presso enti ed aziende pubbliche e private, per uffici
pubblici ricoperti.
2.
Per le nomine e le designazioni operano le cause di esclusione
alla carica di consigliere comunale. I candidati, ove nominati,
devono esercitare opzione entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'avvenuta nomina. Gli incarichi, di norma, non sono
cumulabili.
3.
Il Consiglio comunale provvede, con le modalità stabilite dal
regolamento, alla nomine ad esso espressamente riservate dalla
legge.
4.
La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi causa,
comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in
rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie
funzioni fino alla nomina dei successori.
5.
I rappresentanti del Comune sono revocati con provvedimento
motivato del Sindaco o del Consiglio comunale, per gravi
irregolarità nella gestione, per contrasto con gli indirizzi
espressi dagli organi di governo del Comune, per documentata
inefficienza, per pregiudizio degli interessi del Comune e
dell'ente.
Art.59
Trasparenza nei servizi pubblici
1.
Gli statuti delle istituzioni garantiscono, con puntuali
disposizioni, la pubblicità degli atti fondamentali, ivi compresi
i contratti di appalto e di forniture, gli incarichi e le
assunzioni di personale.
2.
Prima di procedere alle nomine ed alle designazioni, è data
tempestiva ed ampia informazione alla cittadinanza, con le
modalità stabilite negli indirizzi del Consiglio comunale, allo
scopo di consentire la presentazione di candidature da parte degli
interessati.
3.
Gli statuti dei consorzi e delle società di capitali cui il
Comune partecipa, prevedono norme che garantiscano la trasparenza
nei servizi pubblici in conformità a quanto previsto al comma 1.
CAPO
II
: MODALITA'
DI GESTIONE
Art.60
Forme di gestione
1.
I servizi pubblici locali sono gestiti in economia, in concessione
a terzi, a mezzo di istituzioni o società di capitali.
Art.61
Servizi in economia
1.
Sono, di norma, gestiti in economia i servizi rivolti alla
realizzazione di rilevanti fini sociali che, in ragione della
dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono
strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2.
I responsabili delle strutture preposte alla gestione diretta
riferiscono annualmente sull'andamento, sulla qualità e sui costi
del servizio reso in economia. Sulla relazione, l'organo di
revisione economico - finanziaria esprime valutazioni analitiche
sulla economicità di tali servizi.
Art.62
Servizi in concessione
1.
Sono, di norma, affidati in concessione a terzi i servizi che, per
contenuto imprenditoriale, caratteristiche tecniche ed economiche,
richiedono specifica, adeguata organizzazione in relazione alle
esigenze del cittadino - utente ed a criteri di economicità.
2.
La concessione a terzi è disciplinata da apposita convenzione
contenente la previsione di poteri di direttiva e di controllo da
parte del Comune, facoltà di recesso e di riscatto per il Comune
stesso, fatte salve le disposizioni del regolamento dei contratti.
Art.63
Istituzione
1.
Il Comune può costituire istituzioni per la gestione di servizi
di interesse sociale senza rilevanza imprenditoriale che
richiedono una struttura dotata di autonomia gestionale.
2.
Il Consiglio comunale delibera la costituzione dell'istituzione a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3.
Con la stessa delibera è definito l'ambito di attività
dell'istituzione, sono individuati i mezzi finanziari ed il
personale da assegnare alla stessa ed è approvato il regolamento
nel quale sono definiti l'organizzazione, il funzionamento, le
modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei
risultati di gestione.
4.
Il regime contabile dell'istituzione è disciplinato da apposito
regolamento in modo da garantire autonomia e responsabilità di
gestione.
5.
Il Comune annualmente definisce l'entità dei trasferimenti alle
istituzioni.
6.
L'istituzione dispone di entrate proprie costituite dalle tariffe
dei servizi e dalle risorse messe a disposizione da terzi per lo
svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte nel bilancio
dell'istituzione e dalla stessa accertate e riscosse.
Art.64
Ordinamento delle istituzioni
1.
L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono
disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento.
2.
Sono organi dell'istituzione :
a)
il consiglio di amministrazione composto da un numero di
consiglieri non superiore a cinque, incluso il Presidente;
b)
il Presidente;
c)
il Direttore.
3.
Alla nomina ed alla revoca del Presidente e dei consiglieri si
applicano le disposizioni dell'art. 58.
4.
Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco sentito il
Consiglio di amministrazione, a tempo determinato e può essere
riconfermato con formale provvedimento.
5.
La responsabilità di direziono può essere affidata a personale
dipendente del Comune, nonché tramite contratto a tempo
determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
6.
Spetta al Consiglio di amministrazione dare attuazione agli
indirizzi ed agli obiettivi assunti dagli organi di governo del
Comune e deliberare sugli oggetti che non rientrano nella
competenza del Direttore.
7.
Il Presidente :
a)
rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e
con i terzi;
b)
convoca e presiede il Consiglio di amministrazione con le
modalità stabilite dal regolamento dell'istituzione;
c)
sovraintende al corretto funzionamento dell'istituzione vigilando
sul rispetto del regolamento e degli indirizzi stabiliti dal
Comune.
8.
Il Presidente, sotto la propria responsabilità, può adottare
atti di competenza del Consiglio di amministrazione sottoponendoli
a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.
9.
Al Direttore è attribuita la responsabilità generale della
gestione dell'istituzione ed in particolare :
a)
dirige il personale assegnato all'istituzione;
b)
predispone e propone al Consiglio di amministrazione gli schemi
del bilancio e del conto consuntivo;
c)
da attuazione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
d)
esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal regolamento e
dal Consiglio di amministrazione.