home page bandi certificati giunta novità siti istituzionali servizi   cont@tti
 

La storia

Fotografie

Come arrivare

Il territorio

Tradizioni

Spazio giovani

Rassegna stampa

.

.

.

 

.

la giunta comunale

albo sindaci

>>statuto<<

            

1   2   3   4   5   6   >7<   8   9   10

.

TITOLO III: SERVIZI PUBBLICI

CAPO I: PRINCIPI

 

Art.55 Principi di gestione

1. Il Comune istituisce e gestisce servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività.

2. I servizi pubblici sono organizzati in modo da garantire l'esercizio di diritti individuali e collettivi, da tutelare e valorizzare la dignità della persona, da soddisfare le esigenze degli utenti ai quali va garantita l'accessibilità e assicurato lo standard qualitativo delle prestazioni conforme agli obiettivi prefissati.

3. I servizi pubblici sono organizzati in base a criteri di efficienza, di efficacia e di trasparenza nella salvaguardia delle finalità sociali. Il Comune favorisce la collaborazione con i privati

4. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

 

Alt.56 Tempi della città

1. Il Comune individua nell'organizzazione razionale dei tempi della città un elemento significativo di qualificazione della vita collettiva.

2. Gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti in modo da soddisfare, prioritariamente, le esigenze complessive e generali degli utenti.

3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, provvede al coordinamento degli orari dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle altre amministrazioni pubbliche, tenuto conto, dei bisogni delle diverse fasce di popolazioni interessate e con particolare riguardo alle esigenze specifiche delle donne, delle lavoratrici e dei lavoratori.

 

Art.57 Criteri per la scelta delle forme di gestione

1. Il Comune privilegia alla gestione in economia, la concessione a terzi, la costituzione di istituzioni, la partecipazione a società di capitali.

2. La scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici è operata dal Consiglio comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

3. In relazione alle diverse forme di gestione prescelte, la deliberazione consiliare deve, di volta in volta precisare :

a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;

b) le ragioni che rendono preferibile la gestione dei servizi sociali a mezzo di istituzione;

c) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendano opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, tramite società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale.

4. La deliberazione consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve essere sorretta da adeguata motivazione in relazione a :

a) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;

b) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dal Comune o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali.

5. Le modalità dettate ai commi 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune.

 

Art.58 Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso istituzioni, società ed altri enti, tra persone che abbiano qualificata e comprovata preparazione ed esperienza, per studi compiuti, per funzioni svolte presso enti ed aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

2. Per le nomine e le designazioni operano le cause di esclusione alla carica di consigliere comunale. I candidati, ove nominati, devono esercitare opzione entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina. Gli incarichi, di norma, non sono cumulabili.

3. Il Consiglio comunale provvede, con le modalità stabilite dal regolamento, alla nomine ad esso espressamente riservate dalla legge.

4. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi causa, comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

5. I rappresentanti del Comune sono revocati con provvedimento motivato del Sindaco o del Consiglio comunale, per gravi irregolarità nella gestione, per contrasto con gli indirizzi espressi dagli organi di governo del Comune, per documentata inefficienza, per pregiudizio degli interessi del Comune e dell'ente.

 

Art.59 Trasparenza nei servizi pubblici

1. Gli statuti delle istituzioni garantiscono, con puntuali disposizioni, la pubblicità degli atti fondamentali, ivi compresi i contratti di appalto e di forniture, gli incarichi e le assunzioni di personale.

2. Prima di procedere alle nomine ed alle designazioni, è data tempestiva ed ampia informazione alla cittadinanza, con le modalità stabilite negli indirizzi del Consiglio comunale, allo scopo di consentire la presentazione di candidature da parte degli interessati.

3. Gli statuti dei consorzi e delle società di capitali cui il Comune partecipa, prevedono norme che garantiscano la trasparenza nei servizi pubblici in conformità a quanto previsto al comma 1.

 

CAPO II: MODALITA' DI GESTIONE

 

Art.60 Forme di gestione

1. I servizi pubblici locali sono gestiti in economia, in concessione a terzi, a mezzo di istituzioni o società di capitali.

 

Art.61 Servizi in economia

1. Sono, di norma, gestiti in economia i servizi rivolti alla realizzazione di rilevanti fini sociali che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.

2. I responsabili delle strutture preposte alla gestione diretta riferiscono annualmente sull'andamento, sulla qualità e sui costi del servizio reso in economia. Sulla relazione, l'organo di revisione economico - finanziaria esprime valutazioni analitiche sulla economicità di tali servizi.

 

Art.62 Servizi in concessione

1. Sono, di norma, affidati in concessione a terzi i servizi che, per contenuto imprenditoriale, caratteristiche tecniche ed economiche, richiedono specifica, adeguata organizzazione in relazione alle esigenze del cittadino - utente ed a criteri di economicità.

2. La concessione a terzi è disciplinata da apposita convenzione contenente la previsione di poteri di direttiva e di controllo da parte del Comune, facoltà di recesso e di riscatto per il Comune stesso, fatte salve le disposizioni del regolamento dei contratti.

 

Art.63 Istituzione

1. Il Comune può costituire istituzioni per la gestione di servizi di interesse sociale senza rilevanza imprenditoriale che richiedono una struttura dotata di autonomia gestionale.

2. Il Consiglio comunale delibera la costituzione dell'istituzione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Con la stessa delibera è definito l'ambito di attività dell'istituzione, sono individuati i mezzi finanziari ed il personale da assegnare alla stessa ed è approvato il regolamento nel quale sono definiti l'organizzazione, il funzionamento, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione.

4. Il regime contabile dell'istituzione è disciplinato da apposito regolamento in modo da garantire autonomia e responsabilità di gestione.

5. Il Comune annualmente definisce l'entità dei trasferimenti alle istituzioni.

6. L'istituzione dispone di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte nel bilancio dell'istituzione e dalla stessa accertate e riscosse.

 

Art.64 Ordinamento delle istituzioni

1. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento.

2. Sono organi dell'istituzione :

a) il consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque, incluso il Presidente;

b) il Presidente;

c) il Direttore.

3. Alla nomina ed alla revoca del Presidente e dei consiglieri si applicano le disposizioni dell'art. 58.

4. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco sentito il Consiglio di amministrazione, a tempo determinato e può essere riconfermato con formale provvedimento.

5. La responsabilità di direziono può essere affidata a personale dipendente del Comune, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

6. Spetta al Consiglio di amministrazione dare attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi assunti dagli organi di governo del Comune e deliberare sugli oggetti che non rientrano nella competenza del Direttore.

7. Il Presidente :

a) rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione con le modalità stabilite dal regolamento dell'istituzione;

c) sovraintende al corretto funzionamento dell'istituzione vigilando sul rispetto del regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Comune.

8. Il Presidente, sotto la propria responsabilità, può adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

9. Al Direttore è attribuita la responsabilità generale della gestione dell'istituzione ed in particolare :

a) dirige il personale assegnato all'istituzione;

b) predispone e propone al Consiglio di amministrazione gli schemi del bilancio e del conto consuntivo;

c) da attuazione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal regolamento e dal Consiglio di amministrazione.

avanti>>

 

 home page bandi certificati giunta novità siti istituzionali servizi   cont@tti