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CAPO II: AZIONE POPOLARE, DIRITTO DI ACCESSO E Dl PARTECIPAZIONE Al PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Art.26 Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune in sede amministrativa, civile e penale.

2. A seguito di notifica dell'atto per l'integrazione del contraddittorio, il Comune si costituisce in giudizio.

3. In caso di soccombenza le spese di giudizio sono a carico dell'elettore che ha promosso l'azione o il ricorso. Sono invece a carico del Comune nei casi in cui lo stesso, in sede di costituzione in giudizio, abbia aderito e fatte proprie l'azione e il ricorso promossi dall'elettore.

 

Art.27 Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il Comune, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, garantisce a chiunque vi abbia interesse k'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della legge, delle norme del presente Statuto e con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento di accesso agli atti amministrativi :

a) disciplina le modalità di accesso nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti che è subordinato ai soli costi di riproduzione;

b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito ed utilizzando il criterio dell'accessibilità agli interessati, nel corso del procedimento, agli atti preparatori alla determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente ad esternarli;

e) detta misure organizzative idonee a garantire l'effettività del diritto di accesso;

d) disciplina il diritto di accesso alle informazioni contenute in banche dati nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge a tutela della riservatezza dei dati personali. Per le banche dati costituite da documenti o schede di carta formate anteriormente all'entrata in vigore della legge si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge.

3. I provvedimenti finali emessi dagli organi e dai responsabili di strutture organizzative apicali del Comune sono pubblici ancorché non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati fatta salva per l'amministrazione la facoltà di non esibire documenti che comportino una violazione del diritto di riservatezza di persone, gruppi o imprese.

 

Art.28 Partecipazione ai provvedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari del provvedimento finale e degli interessati all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche e soggettive, secondo i principi stabiliti dalla legge.

2. I soggetti interessati ad intervenire nei procedimenti di amministrazione giuridica puntuale, fermo restando il disposto del comma 1, hanno diritto :

a) a presentare, entro un termine non superiore ai due terzi dell'intera durata del procedimento, documentazione aggiuntiva o rettificativa di parti non sostanziali e che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove pertinente all'oggetto del procedimento;

b) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento e ad assistere alle ispezioni ed agli accertamenti su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;

e) ad essere sostituiti da un rappresentante.

3. L'amministrazione può non dar corso al disposto del punto b), comma 2, in presenza di oggettive ragioni di somma urgenza.

4. Il regolamento disciplina ogni ulteriore profilo della partecipazione ai procedimenti amministrativi.

 

PARTE II: L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

TITOLO I: ORGANI DEL COMUNE

 

Art.29 Organi

1 .Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco

 

CAPO I: CONSIGLIO COMUNALE

 

Art.30 Consiglio

1. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

 

Art.31 Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità, alla quale rispondono, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto. L'appartenenza ad un gruppo consiliare o ad un movimento o partito politico non limita la libertà di opinione e di voto dei consiglieri, né fa venire meno la loro responsabilità politica nei confronti degli elettori.

2. Ogni consigliere, secondo modalità e procedure stabilite dal regolamento interno, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni;

c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;

3. Nell'esercizio delle funzioni, i consiglieri si avvalgono della collaborazione degli Uffici comunali ed hanno diritto di ottenere dagli stessi, dalle aziende ed organismi controllati dal Comune, le notizie, le informazioni richieste ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

4. I consiglieri comunali, regolarmente convocati, hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare alle sedute delle commissioni delle quali fanno parte o di giustificare le assenze.

 

Art.32 Decadenza del consigliere

1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio comunale decade dalla carica.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su iniziativa del Sindaco, di ciascun consigliere o di un qualsiasi elettore.

3. Ad avvenuto accertamento del presupposto di cui al comma 1. il Sindaco rende noto all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale con l'indicazione del termine entro il quale il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze. Tale termine non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

4. Scaduto il termine previsto dal comma 3., il Consiglio comunale, effettuato ogni occorrente apprezzamento in ordine alla fondatezza, alla serietà, ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione della mancata partecipazione alle sedute del Consiglio e, valutata la documentazione esibita, emette pronuncia nel merito.

 

Art.33 Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi nei modi e termini fissati dal regolamento del Consiglio comunale.

2. Ogni gruppo è costituito da almeno tre consiglieri.

3. E consentito costituire gruppi consiliari anche di un unico consigliere, purché questo sia il solo rappresentante di una lista o coalizioni di liste che abbia concorso alle elezioni ovvero sia espressione di gruppi politici riconosciuti a livello nazionale.

4. I consiglieri, che non aderiscono ad alcuno dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, fanno parte del gruppo misto quale che sia il numero dei componenti. Nelle dichiarazioni di voto è garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.

5. Qualora nel corso del mandato amministrativo uno o più consiglieri dovessero separarsi dal gruppo originario di appartenenza e non aderiscano ad una formazione politica di cui al comma 3, confluiscono nel gruppo misto.

6. Ciascun gruppo elegge il proprio capogruppo e ne da comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed al Segretario comunale entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio. In mancanza di comunicazione è considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo.

7. Il Comune assicura ai gruppi consiliari risorse strumentali necessario all'espletamento delle loro funzioni.

 

Art.34 Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire, per materie e per tempo determinato, commissioni speciali con determinati compiti, di indagine, di controllo o di garanzia, anche a fini conoscitivi, stabilendone la composizione, l'organizzazione, i poteri, le prerogative e la durata.

2. Qualora l'istituzione della commissione speciale avvenga su richiesta del Sindaco è sufficiente la maggioranza semplice.

3. Nelle commissioni speciali devono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari.

4. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

5. Per l'esame di particolari questioni, possono essere chiamati a far parte delle commissioni estranei all'Amministrazione comunale in qualità di esperti.

6. Ai responsabili degli Uffici del Comune, nonché di enti, istituzioni ed aziende da essi dipendenti, è fatto obbligo di fornire alle commissioni tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste senza vincolo del segreto di ufficio.

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