AZIONE POPOLARE, DIRITTO DI
ACCESSO E Dl PARTECIPAZIONE Al PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Art.26
Azione popolare
1.
Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi
che spettano al Comune in sede amministrativa, civile e penale.
2.
A seguito di notifica dell'atto per l'integrazione del
contraddittorio, il Comune si costituisce in giudizio.
3.
In caso di soccombenza le spese di giudizio sono a carico
dell'elettore che ha promosso l'azione o il ricorso. Sono invece a
carico del Comune nei casi in cui lo stesso, in sede di
costituzione in giudizio, abbia aderito e fatte proprie l'azione e
il ricorso promossi dall'elettore.
Art.27
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
1.
Il Comune, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti,
garantisce a chiunque vi abbia interesse k'accesso ai documenti
amministrativi, nel rispetto della legge, delle norme del presente
Statuto e con le modalità stabilite dal regolamento.
2.
Il regolamento di accesso agli atti amministrativi :
a)
disciplina le modalità di accesso nella forma di presa visione e
rilascio di copia dei documenti che è subordinato ai soli costi
di riproduzione;
b)
disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo
stesso è escluso o differito ed utilizzando il criterio
dell'accessibilità agli interessati, nel corso del procedimento,
agli atti preparatori alla determinazione definitiva dell'unità
organizzativa competente ad esternarli;
e)
detta misure organizzative idonee a garantire l'effettività del
diritto di accesso;
d)
disciplina il diritto di accesso alle informazioni contenute in
banche dati nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge a
tutela della riservatezza dei dati personali. Per le banche dati
costituite da documenti o schede di carta formate anteriormente
all'entrata in vigore della legge si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di legge.
3.
I provvedimenti finali emessi dagli organi e dai responsabili di
strutture organizzative apicali del Comune sono pubblici ancorché
non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si
estende ai documenti in essi richiamati fatta salva per
l'amministrazione la facoltà di non esibire documenti che
comportino una violazione del diritto di riservatezza di persone,
gruppi o imprese.
Art.28
Partecipazione ai provvedimenti amministrativi
1.
Nelle materie di propria competenza, il Comune assicura la
partecipazione dei destinatari del provvedimento finale e degli
interessati all'adozione di atti che incidano su situazioni
giuridiche e soggettive, secondo i principi stabiliti dalla legge.
2.
I soggetti interessati ad intervenire nei procedimenti di
amministrazione giuridica puntuale, fermo restando il disposto del
comma 1, hanno diritto :
a)
a presentare, entro un termine non superiore ai due terzi
dell'intera durata del procedimento, documentazione aggiuntiva o
rettificativa di parti non sostanziali e che l'amministrazione ha
l'obbligo di valutare ove pertinente all'oggetto del procedimento;
b)
ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento e ad
assistere alle ispezioni ed agli accertamenti su fatti rilevanti
ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
e)
ad essere sostituiti da un rappresentante.
3.
L'amministrazione può non dar corso al disposto del punto b),
comma 2, in presenza di oggettive ragioni di somma urgenza.
4.
Il regolamento disciplina ogni ulteriore profilo della
partecipazione ai procedimenti amministrativi.
PARTE
II:
CONSIGLIO COMUNALE
Art.30
Consiglio
1.
L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei
consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla
legge.
Art.31
Prerogative dei consiglieri
1.
I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità, alla
quale rispondono, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di
mandato con piena libertà di opinione e di voto. L'appartenenza
ad un gruppo consiliare o ad un movimento o partito politico non
limita la libertà di opinione e di voto dei consiglieri, né fa
venire meno la loro responsabilità politica nei confronti degli
elettori.
2.
Ogni consigliere, secondo modalità e procedure stabilite dal
regolamento interno, ha diritto di:
a)
esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di
competenza del Consiglio;
b)
presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e
mozioni;
c)
intervenire nelle discussioni del Consiglio;
3.
Nell'esercizio delle funzioni, i consiglieri si avvalgono della
collaborazione degli Uffici comunali ed hanno diritto di ottenere
dagli stessi, dalle aziende ed organismi controllati dal Comune,
le notizie, le informazioni richieste ai fini dell'espletamento
del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla legge.
4.
I consiglieri comunali, regolarmente convocati, hanno il dovere di
intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare alle sedute
delle commissioni delle quali fanno parte o di giustificare le
assenze.
Art.32
Decadenza del consigliere
1.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a
tre sedute consecutive del Consiglio comunale decade dalla carica.
2.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su iniziativa
del Sindaco, di ciascun consigliere o di un qualsiasi elettore.
3.
Ad avvenuto accertamento del presupposto di cui al comma 1. il
Sindaco rende noto all'interessato l'avvio del procedimento
amministrativo mediante comunicazione personale con l'indicazione
del termine entro il quale il consigliere ha facoltà di far
valere le cause giustificative delle assenze. Tale termine non
può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di
ricevimento della comunicazione.
4.
Scaduto il termine previsto dal comma 3., il Consiglio comunale,
effettuato ogni occorrente apprezzamento in ordine alla
fondatezza, alla serietà, ed alla rilevanza delle circostanze
addotte a giustificazione della mancata partecipazione alle sedute
del Consiglio e, valutata la documentazione esibita, emette
pronuncia nel merito.
Art.33
Gruppi consiliari
1.
I consiglieri si costituiscono in gruppi nei modi e termini
fissati dal regolamento del Consiglio comunale.
2.
Ogni gruppo è costituito da almeno tre consiglieri.
3.
E consentito costituire gruppi consiliari anche di un unico
consigliere, purché questo sia il solo rappresentante di una
lista o coalizioni di liste che abbia concorso alle elezioni
ovvero sia espressione di gruppi politici riconosciuti a livello
nazionale.
4.
I consiglieri, che non aderiscono ad alcuno dei gruppi costituiti
ai sensi dei commi precedenti, fanno parte del gruppo misto quale
che sia il numero dei componenti. Nelle dichiarazioni di voto è
garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse
componenti del gruppo misto.
5.
Qualora nel corso del mandato amministrativo uno o più
consiglieri dovessero separarsi dal gruppo originario di
appartenenza e non aderiscano ad una formazione politica di cui al
comma 3, confluiscono nel gruppo misto.
6.
Ciascun gruppo elegge il proprio capogruppo e ne da comunicazione
scritta al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed al
Segretario comunale entro trenta giorni dalla prima seduta del
Consiglio. In mancanza di comunicazione è considerato capogruppo
il consigliere più anziano del gruppo.
7.
Il Comune assicura ai gruppi consiliari risorse strumentali
necessario all'espletamento delle loro funzioni.
Art.34
Commissioni speciali
1.
Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri
componenti, può istituire, per materie e per tempo determinato,
commissioni speciali con determinati compiti, di indagine, di
controllo o di garanzia, anche a fini conoscitivi, stabilendone la
composizione, l'organizzazione, i poteri, le prerogative e la
durata.
2.
Qualora l'istituzione della commissione speciale avvenga su
richiesta del Sindaco è sufficiente la maggioranza semplice.
3.
Nelle commissioni speciali devono essere rappresentati tutti i
gruppi consiliari.
4.
La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia, ove
costituite, è attribuita alle opposizioni.
5.
Per l'esame di particolari questioni, possono essere chiamati a
far parte delle commissioni estranei all'Amministrazione comunale
in qualità di esperti.
6.
Ai responsabili degli Uffici del Comune, nonché di enti,
istituzioni ed aziende da essi dipendenti, è fatto obbligo di
fornire alle commissioni tutti i dati, i documenti e le
informazioni richieste senza vincolo del segreto di ufficio.