Art.17
Consulte
1.
II Comune, per sostenere e rafforzare la partecipazione alla vita
politica e sociale, può istituire, su base territoriale o per
categorie di utenti, consulte tematiche quali organismi
rappresentativi di interessi diffusi o di gruppi sociali con
particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne
e degli anziani.
2.
Le consulte sono istituite con deliberazione del Consiglio
comunale che ne definisce la composizione, il funzionamento ed i
rapporti con l'amministrazione comunale. La partecipazione alle
consulte è a titolo gratuito.
3.
Le consulte sono organismi con funzioni consultive e propositive
sulle specifiche materie indicate nelle deliberazioni istitutive.
Art.18
Consiglio comunale dei ragazzi
1.
Nel quadro dei principi e dei valori proclamati dalla
"Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia"
è istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi, allo scopo
di garantire il diritto alla partecipazione e alla libertà di
espressione.
Esso
avrà funzioni consultive e propositive sulla attività del Comune
e nelle materie di competenze del Consiglio Comunale. Il Consiglio
Comunale opera per garantire al fanciullo ed all'adolescente:
-
una coscienza civica nella piena e naturale consapevolezza dei
diritti e dei doveri verso le Istituzioni e la comunità;
-
libertà di pensiero, di coscienza e di associazione;
-
consapevolezza ed autonomia per una sua vita individuale nella
società.
2.
Con regolamento sono stabilite le modalità di elezione del
Consiglio comunale dei ragazzi e del suo funzionamento.
Art.19
Interrogazioni, istanze e petizioni
1.1
cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere al
Sindaco :
a)
interrogazioni per chiedere ragione di comportamenti ed appetti
dell'attività del Comune i non riscontrabili attraverso
l'esercizio del diritto c(i informazione;
b)
istanze e petizioni per esporre comuni necessità, chiedere
provvedimenti amministrativi o per promuovere interventi a tutela
degli interessi collettivi nelle materie di competenza comunale.
2.
Alle interrogazioni, sottoscritte da almeno cinquanta cittadini,
ed alle istanze e petizioni, sottoscritte da almeno cento
cittadini, è data risposta .scritta e motivata entro sessanta
giorni dalla data di presentazione. Per le determinazioni di
competenza della Giunta comunale o del Sindaco è data anche
comunicazione al Consiglio comunale.
3.
Le comunicazioni sono effettuate a cura del Segretario Comunale.
4.
Le interrogazioni, le istanze e petizioni e relative risposte sono
pubblicate nell'Albo Pretorio del Comune.
Art.20
Proposte
1.1
cittadini, in numero non inferiore a duecento, esercitano
l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale
mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle
forme previste dal corrispondente paradigma legislativo. Lo schema
di deliberazione è accompagnato da una relazione che illustri il
prowedimento proposto e l'interesse collettivo perseguito.
2.
Le sottoscrizioni, autenticate a norma di legge, sono raccolte nei
due mesi precedenti il deposito della proposta.
3.
La proposta deve indicare tré sottoscrittori ai quali effettuare
le comunicazioni del Comune.
4.
La proposta, con le relative sottoscrizioni, è depositata presso
la Segreteria comunale che ne cura la trasmissione al Sindaco.
Alla proposta si applica il disposto dell'ari 53, comma 1, della
legge 8 giugno 1990 n. 142.
5.
Il Consiglio comunale, verificata la propria competenza nella
materia, delibera nel merito della proposta non oltre tré mesi
dal deposito del testo presso la Segreteria comunale.
6.
Alla proposta è data risposta scritta a cura del Segretario
Comunale entro dieci giorni dalla data di adozione della
deliberazione dell'organo collegiale.
7.
Non è ammessa la presentazione di proposte nelle materie per le
quali è escluso il referendum.
8.
La proposta e le determinazioni del Consiglio comunale sono
pubblicate nell'Albo pretorio del Comune.
Art.21
Referendum popolare
1.
E' istituito il referendum popolare consultivo su questioni e
problemi che riguardino la vita del paese ed il suo sviluppo.
a)
sugli indirizzi e decisioni generali del Comune o su questioni e
problemi che riguardino la vita del paese ed il suo sviluppo.
Art.22
Referendum consultivo
1.
Il Sindaco indice il referendum consultivo quando, sussistendone i
requisiti, ne facciano richiesta ;
a)
il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri
componenti;
a)
trecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2.
Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio comunale deve
astenersi dal deliberare sul medesimo oggetto della consultazione
salvo che, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei
componenti, lo stesso Consiglio riconosca la sussistenza di
ragioni di particolare necessità ed urgenza.
3.
La proposta di referendum, prima della raccolta delle firme che
deve awenire in un arco di tempo non superiore a tré mesi, è
sottoposta al giudizio di legalità, di ammissibilità e di
procedibilità del collegio dei garanti di cui all'art. 24.
4.
La richiesta di referendum è presentata da un comitato di
promotori composto da almeno otto cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune.
5.
Il referendum è improcedibile quando il Consiglio comunale adotti
prowedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla
volontà espressa dai firmatari.
6
II regolamento disciplina, in conformità alla legge ed allo
Statuto, procedure, forma, tempi, modalità ed ogni ulteriore
profilo del procedimento, per l'espletamento della consultazione
referendaria.
7
Non è consentito lo svolgimento di più referendum nello stesso
anno. Nel caso siano state presentate più richieste, si segue
l'ordine di deposito presso la Segreteria comunale. I referendum
non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza
del mandato amministrativo, né possono svolgersi in coincidenza
con operazioni elettorali comunali e provinciali.
Art.23
Limiti, validità ed efficacia del referendum
1.
L'iniziativa dei referendum è ammessa su materie di esclusiva
competenza locale ed è esclusa sulle seguenti materie:
a)
statuto, regolamenti che disciplinano il funzionamento degli
organi comunali, atti amministrativi a contenuto generale, piano
regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
b)
bilanci e prowedimenti connessi, contabilità, assunzione di
mutui, emissione di prestiti, applicazione di tributi, tariffe,
aliquote d'imposte e rette;
c)
prowedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società a
partecipazione comunale;
d)
organizzazione e personale comunale o di enti, aziende,
istituzioni, dipendenti e società di capitali a partecipazione
comunale;
e)
elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze nonché
contributi ed agevolazioni;
f)
elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze nonché
contributi ed agevolazioni;
g)
elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze nonché
contributi ed agevolazioni;
h)
provvedimenti dai quali siano derivati obbligazioni irrevocabili
del Comune nei confronti di terzi;
i)
quesiti già sottoposti a referendum nell'ultimo quinquennio.
2.
Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione
ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3.
Il Consiglio comunale valuta il risultato del referendum ed
adotta, entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati, le
proprie determinazioni che non possono essere contrastanti con la
volontà espressa dagli elettori.
Art.24
Collegio dei garanti
1.
Il Collegio dei garanti è costituito da tre membri eletti, con
voto limitato a due componenti, dal Consiglio comunale, a
scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi nelle prime due
votazioni'ed a maggioranza assoluta nelle successive. Il Collegio
elegge, nel suo seno, il Presidente.
2.
I membri sono scelti tra esperti di discipline giuridiche,
avvocati con almeno dieci anni di esercizio professionale che
offrano garanzia di obiettività e serenità di giudizio.
3.
Durano in carica tré anni e sono rieleggibili per una sola volte.
4.
Al Collegio dei garanti spetta decidere sulla legalità,
ammissibilità e procedibilità delle proposte di iniziativa
popolare e di referendum, nonché sulla formulazione dei quesiti e
sui procedimenti conseguenti.
5.
Lo stesso Collegio può essere interpellato dal Sindaco sulla
interpretazione dello Statuto in caso di controversie.
6.
Ai componenti è corrisposta un'indennità per l'effettiva
partecipazione ad ogni seduta nella misura stabilita dalla Giunta
comunale.
Art.25
Diritto di informazione e pubblicità degli atti
1.
Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale a
garanzia della partecipazione dei cittadini alla vita politica e
sociale.
2.
A tali fini il Comune assicura alla comunità adeguata, ampia ed
imparziale informazione sull'attività svolta.
3.
Il Comune individua le misure idonee a favorire la diffusione e la
conoscenza degli atti amministrativi.