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Art.17 Consulte

1. II Comune, per sostenere e rafforzare la partecipazione alla vita politica e sociale, può istituire, su base territoriale o per categorie di utenti, consulte tematiche quali organismi rappresentativi di interessi diffusi o di gruppi sociali con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani.

2. Le consulte sono istituite con deliberazione del Consiglio comunale che ne definisce la composizione, il funzionamento ed i rapporti con l'amministrazione comunale. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.

3. Le consulte sono organismi con funzioni consultive e propositive sulle specifiche materie indicate nelle deliberazioni istitutive.

 

Art.18 Consiglio comunale dei ragazzi

1. Nel quadro dei principi e dei valori proclamati dalla "Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia" è istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi, allo scopo di garantire il diritto alla partecipazione e alla libertà di espressione.

Esso avrà funzioni consultive e propositive sulla attività del Comune e nelle materie di competenze del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale opera per garantire al fanciullo ed all'adolescente:

- una coscienza civica nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le Istituzioni e la comunità;

- libertà di pensiero, di coscienza e di associazione;

- consapevolezza ed autonomia per una sua vita individuale nella società.

2. Con regolamento sono stabilite le modalità di elezione del Consiglio comunale dei ragazzi e del suo funzionamento.

 

Art.19 Interrogazioni, istanze e petizioni

1.1 cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere al Sindaco :

a) interrogazioni per chiedere ragione di comportamenti ed appetti dell'attività del Comune i non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto c(i informazione;

b) istanze e petizioni per esporre comuni necessità, chiedere provvedimenti amministrativi o per promuovere interventi a tutela degli interessi collettivi nelle materie di competenza comunale.

2. Alle interrogazioni, sottoscritte da almeno cinquanta cittadini, ed alle istanze e petizioni, sottoscritte da almeno cento cittadini, è data risposta .scritta e motivata entro sessanta giorni dalla data di presentazione. Per le determinazioni di competenza della Giunta comunale o del Sindaco è data anche comunicazione al Consiglio comunale.

3. Le comunicazioni sono effettuate a cura del Segretario Comunale.

4. Le interrogazioni, le istanze e petizioni e relative risposte sono pubblicate nell'Albo Pretorio del Comune.

 

Art.20 Proposte

1.1 cittadini, in numero non inferiore a duecento, esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste dal corrispondente paradigma legislativo. Lo schema di deliberazione è accompagnato da una relazione che illustri il prowedimento proposto e l'interesse collettivo perseguito.

2. Le sottoscrizioni, autenticate a norma di legge, sono raccolte nei due mesi precedenti il deposito della proposta.

3. La proposta deve indicare tré sottoscrittori ai quali effettuare le comunicazioni del Comune.

4. La proposta, con le relative sottoscrizioni, è depositata presso la Segreteria comunale che ne cura la trasmissione al Sindaco. Alla proposta si applica il disposto dell'ari 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

5. Il Consiglio comunale, verificata la propria competenza nella materia, delibera nel merito della proposta non oltre tré mesi dal deposito del testo presso la Segreteria comunale.

6. Alla proposta è data risposta scritta a cura del Segretario Comunale entro dieci giorni dalla data di adozione della deliberazione dell'organo collegiale.

7. Non è ammessa la presentazione di proposte nelle materie per le quali è escluso il referendum.

8. La proposta e le determinazioni del Consiglio comunale sono pubblicate nell'Albo pretorio del Comune.

 

Art.21 Referendum popolare

1. E' istituito il referendum popolare consultivo su questioni e problemi che riguardino la vita del paese ed il suo sviluppo.

a) sugli indirizzi e decisioni generali del Comune o su questioni e problemi che riguardino la vita del paese ed il suo sviluppo.

 

Art.22 Referendum consultivo

1. Il Sindaco indice il referendum consultivo quando, sussistendone i requisiti, ne facciano richiesta ;

a) il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti;

a) trecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio comunale deve astenersi dal deliberare sul medesimo oggetto della consultazione salvo che, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti, lo stesso Consiglio riconosca la sussistenza di ragioni di particolare necessità ed urgenza.

3. La proposta di referendum, prima della raccolta delle firme che deve awenire in un arco di tempo non superiore a tré mesi, è sottoposta al giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del collegio dei garanti di cui all'art. 24.

4. La richiesta di referendum è presentata da un comitato di promotori composto da almeno otto cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. Il referendum è improcedibile quando il Consiglio comunale adotti prowedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.

6 II regolamento disciplina, in conformità alla legge ed allo Statuto, procedure, forma, tempi, modalità ed ogni ulteriore profilo del procedimento, per l'espletamento della consultazione referendaria.

7 Non è consentito lo svolgimento di più referendum nello stesso anno. Nel caso siano state presentate più richieste, si segue l'ordine di deposito presso la Segreteria comunale. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali comunali e provinciali.

 

Art.23 Limiti, validità ed efficacia del referendum

1. L'iniziativa dei referendum è ammessa su materie di esclusiva competenza locale ed è esclusa sulle seguenti materie:

a) statuto, regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali, atti amministrativi a contenuto generale, piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

b) bilanci e prowedimenti connessi, contabilità, assunzione di mutui, emissione di prestiti, applicazione di tributi, tariffe, aliquote d'imposte e rette;

c) prowedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale;

d) organizzazione e personale comunale o di enti, aziende, istituzioni, dipendenti e società di capitali a partecipazione comunale;

e) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze nonché contributi ed agevolazioni;

f) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze nonché contributi ed agevolazioni;

g) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze nonché contributi ed agevolazioni;

h) provvedimenti dai quali siano derivati obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;

i) quesiti già sottoposti a referendum nell'ultimo quinquennio.

2. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Il Consiglio comunale valuta il risultato del referendum ed adotta, entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati, le proprie determinazioni che non possono essere contrastanti con la volontà espressa dagli elettori.

 

Art.24 Collegio dei garanti

1. Il Collegio dei garanti è costituito da tre membri eletti, con voto limitato a due componenti, dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi nelle prime due votazioni'ed a maggioranza assoluta nelle successive. Il Collegio elegge, nel suo seno, il Presidente.

2. I membri sono scelti tra esperti di discipline giuridiche, avvocati con almeno dieci anni di esercizio professionale che offrano garanzia di obiettività e serenità di giudizio.

3. Durano in carica tré anni e sono rieleggibili per una sola volte.

4. Al Collegio dei garanti spetta decidere sulla legalità, ammissibilità e procedibilità delle proposte di iniziativa popolare e di referendum, nonché sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti.

5. Lo stesso Collegio può essere interpellato dal Sindaco sulla interpretazione dello Statuto in caso di controversie.

6. Ai componenti è corrisposta un'indennità per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta nella misura stabilita dalla Giunta comunale.

 

Art.25 Diritto di informazione e pubblicità degli atti

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale a garanzia della partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale.

2. A tali fini il Comune assicura alla comunità adeguata, ampia ed imparziale informazione sull'attività svolta.

3. Il Comune individua le misure idonee a favorire la diffusione e la conoscenza degli atti amministrativi.

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