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Art.9 Ambiente e territorio

1. Nel quadro della salvaguardia ambientale e paesaggistica, il Comune di Pescopagano:

a) è impegnato nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed archeoloaico della città;

b) attiva e sostiene progetti ed opere di recupero ambientale o naturale per la creazione degli spazi fisici di libertà individuale e collettiva ed adotta misure per contrastare l'inquinamento atmosferico, acustico, del suolo e sottosuolo e delle acque.

 

Art.10 Sviluppo economico, lavoro

1. Il Comune sostiene il sistema produttivo locale e ne favorisce lo sviluppo mediante iniziative finalizzate:

a) al miglioramento della rete di servizi ed alla realizzazione di infrastrutture a supporto della piccola e media impresa , dell'artigianato e dell'agricoltura;

b) alla promozione di attività terziarie sostenendo il commercio e le attività di supporto al turismo;

c) i al recupero del valore delle attività manuali e materiali.

 

Art.11 Organizzazione

1. Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa:

a) favorisce la distinzione tra l'attività di governo e di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettante agli organi rappresentativi e l'attività di gestione tecnico-amministrativa di competenza dell'apparato burocratico;

b) assicura un'obiettiva e trasparente gestione amministrativa da parte degli uffici comunali;

c) disciplina l'ordinamento dei propri uffici e del personale secondo criteri di efficienza, economicità e responsabilità avvalendosi anche di eventuali competenze esteme, nei modi stabiliti dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento e nel rispetto della disciplina contrattuale.

 

Art.12 Autonomia finanziaria e impositiva

1. Il Comune, nell'esercizio della potestà impositiva autonoma riconosciutagli dalla legge, si ispira al metodo della programmazione ed ai criteri dell'esplicita finalizzazione delle entrate e delle spese.

2. Nell'applicazione dei tributi e delle tariffe, il Comune agevola i ceti sociali economicamente più deboli e privilegia gli interessi generali della comunità.

PARTE I: LA COMUNITÀ LOCALE

TITOLO I: PARTECIPAZIONE

CAPO I: PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI INFORMAZIONE

 

Art.13 Partecipazione politico-amministrativa

1. Il Comune favorisce e tutela il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, ne individua gli strumenti e ne disciplina le modalità di esercizio.

 

Art.14 Titolare dei diritti di partecipazione

1. Sono titolari dei diritti di partecipazione, salvo diverso esplicito riferimento:

a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pescopagano;

b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

c) i cittadini non residenti nel Comune, ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro;

d) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune da almeno 5 anni.

2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

 

Art.15 Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e delle organizzazione del volontariato che, senza scopo di lucro, concorrono alla tutela dei diritti dei cittadini, allo sviluppo della società pescopaganese ed al perseguimento di fini di interesse generale della comunità locale, ne valorizza l'attività facilitandone la comunicazione con l'amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Alle associazioni con stabile organizzazione, operanti nel Comune da almeno due anni in attività di significativo rilievo sociale, è riconosciuto il diritto di essere iscritte in apposito registro anagrafico. La richiesta di iscrizione è subordinata alla presentazione dell'atto notarile costitutivo dell'associazione e dello statuto o, in mancanza, di una scrittura privata avente data certa dalla quale risultino le finalità, la sede, le fonti di finanziamento ed i soggetti legittimati a rappresentare l'organismo interessato.

3. Le associazioni iscritte nel registro anagrafico che ne facciano richiesta possono accedere alle strutture, ai beni strumentali, a contributi e servizi comunali. La concessione del sostegno comunale, da disciplinare con apposite convenzioni, è subordinata alla predeterminazione da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità di erogazione e dei settori verso i quali indirizzare il sostegno comunale, adeguatamente pubblicizzati.

4. La mancata iscrizione nel registro non comporta l'esclusione dall'esercizio dei diritti che la legge e lo Statuto riconoscono alle associazioni.

5. Con cadenza annuale la Giunta comunale, con le forme più adeguate ad una diffusa informazione, rende pubblico l'elenco delle associazioni che hanno fruito del sostegno comunale sotto qualsiasi forma, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.

6. Il Comune intrattiene stabili rapporti con le organizzazioni e le associazioni del volontariato iscritte negli albi ufficialmente costituiti sulla base della legge regionale.

 

Art.16 Consultazioni della popolazione

1. Il Comune favorisce il coinvolgimento della comunità nelle fondamentali scelte amministrative mediante forme di consultazione popolare, o di parte della popolazione, in ragione dell'oggetto della consultazione.

2. Il Sindaco, di propria iniziativa o su deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta, indice conferenze cittadine o convoca pubbliche assemblee per dibattere specifici problemi amministrativi di interesse generale.

3. Alle conferenze ed alle assemblee sono invitati a partecipare , oltre che cittadini ed esperti, le organizzazioni rappresentative delle categorie interessate.

4. He valutazioni emerse nella conferenza o nell'assemblea ed i dati raccolti sono discussi in Consiglio comunale entro due mesi dalla loro acquisizione.

5. Delle determinazioni del Consiglio comunale è data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Art.17 Consulte

1. II Comune, per sostenere e rafforzare la partecipazione alla vita politica e sociale, può istituire, su base territoriale o per categorie di utenti, consulte tematiche quali organismi rappresentativi di interessi diffusi o di gruppi sociali con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani.

2. Le consulte sono istituite con deliberazione del Consiglio comunale che ne definisce la composizione, il funzionamento ed i rapporti con l'amministrazione comunale. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.

3. Le consulte sono organismi con funzioni consultive e propositive sulle specifiche materie indicate nelle deliberazioni istitutive.

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