Art.9
Ambiente e territorio
1.
Nel quadro della salvaguardia ambientale e paesaggistica, il
Comune di Pescopagano:
a)
è impegnato nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio
artistico, storico ed archeoloaico della città;
b)
attiva e sostiene progetti ed opere di recupero ambientale o
naturale per la creazione degli spazi fisici di libertà
individuale e collettiva ed adotta misure per contrastare
l'inquinamento atmosferico, acustico, del suolo e sottosuolo e
delle acque.
Art.10
Sviluppo economico, lavoro
1.
Il Comune sostiene il sistema produttivo locale e ne favorisce lo
sviluppo mediante iniziative finalizzate:
a)
al miglioramento della rete di servizi ed alla realizzazione di
infrastrutture a supporto della piccola e media impresa ,
dell'artigianato e dell'agricoltura;
b)
alla promozione di attività terziarie sostenendo il commercio e
le attività di supporto al turismo;
c)
i al recupero del valore delle attività manuali e materiali.
Art.11
Organizzazione
1.
Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa:
a)
favorisce la distinzione tra l'attività di governo e di indirizzo
politico-amministrativo e di controllo spettante agli organi
rappresentativi e l'attività di gestione tecnico-amministrativa
di competenza dell'apparato burocratico;
b)
assicura un'obiettiva e trasparente gestione amministrativa da
parte degli uffici comunali;
c)
disciplina l'ordinamento dei propri uffici e del personale secondo
criteri di efficienza, economicità e responsabilità avvalendosi
anche di eventuali competenze esteme, nei modi stabiliti dalla
legge, dallo Statuto, dal regolamento e nel rispetto della
disciplina contrattuale.
Art.12
Autonomia finanziaria e impositiva
1.
Il Comune, nell'esercizio della potestà impositiva autonoma
riconosciutagli dalla legge, si ispira al metodo della
programmazione ed ai criteri dell'esplicita finalizzazione delle
entrate e delle spese.
2.
Nell'applicazione dei tributi e delle tariffe, il Comune agevola i
ceti sociali economicamente più deboli e privilegia gli interessi
generali della comunità.
1.
Il Comune favorisce e tutela il diritto alla partecipazione
politico-amministrativa, ne individua gli strumenti e ne
disciplina le modalità di esercizio.
Art.14
Titolare dei diritti di partecipazione
1.
Sono titolari dei diritti di partecipazione, salvo diverso
esplicito riferimento:
a)
i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di
Pescopagano;
b)
i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età;
c)
i cittadini non residenti nel Comune, ma che nel Comune esercitano
la propria attività prevalente di lavoro;
d)
gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune da almeno 5 anni.
2.
I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone
singole o in forma associata.
Art.15
Libere forme associative
1.
Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della
popolazione e delle organizzazione del volontariato che, senza
scopo di lucro, concorrono alla tutela dei diritti dei cittadini,
allo sviluppo della società pescopaganese ed al perseguimento di
fini di interesse generale della comunità locale, ne valorizza
l'attività facilitandone la comunicazione con l'amministrazione e
promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie
funzioni.
2.
Alle associazioni con stabile organizzazione, operanti nel Comune
da almeno due anni in attività di significativo rilievo sociale,
è riconosciuto il diritto di essere iscritte in apposito registro
anagrafico. La richiesta di iscrizione è subordinata alla
presentazione dell'atto notarile costitutivo dell'associazione e
dello statuto o, in mancanza, di una scrittura privata avente data
certa dalla quale risultino le finalità, la sede, le fonti di
finanziamento ed i soggetti legittimati a rappresentare
l'organismo interessato.
3.
Le associazioni iscritte nel registro anagrafico che ne facciano
richiesta possono accedere alle strutture, ai beni strumentali, a
contributi e servizi comunali. La concessione del sostegno
comunale, da disciplinare con apposite convenzioni, è subordinata
alla predeterminazione da parte del Consiglio comunale, dei
criteri e delle modalità di erogazione e dei settori verso i
quali indirizzare il sostegno comunale, adeguatamente
pubblicizzati.
4.
La mancata iscrizione nel registro non comporta l'esclusione
dall'esercizio dei diritti che la legge e lo Statuto riconoscono
alle associazioni.
5.
Con cadenza annuale la Giunta comunale, con le forme più adeguate
ad una diffusa informazione, rende pubblico l'elenco delle
associazioni che hanno fruito del sostegno comunale sotto
qualsiasi forma, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
6.
Il Comune intrattiene stabili rapporti con le organizzazioni e le
associazioni del volontariato iscritte negli albi ufficialmente
costituiti sulla base della legge regionale.
Art.16
Consultazioni della popolazione
1.
Il Comune favorisce il coinvolgimento della comunità nelle
fondamentali scelte amministrative mediante forme di consultazione
popolare, o di parte della popolazione, in ragione dell'oggetto
della consultazione.
2.
Il Sindaco, di propria iniziativa o su deliberazione del Consiglio
comunale o della Giunta, indice conferenze cittadine o convoca
pubbliche assemblee per dibattere specifici problemi
amministrativi di interesse generale.
3.
Alle conferenze ed alle assemblee sono invitati a partecipare ,
oltre che cittadini ed esperti, le organizzazioni rappresentative
delle categorie interessate.
4.
He valutazioni emerse nella conferenza o nell'assemblea ed i dati
raccolti sono discussi in Consiglio comunale entro due mesi dalla
loro acquisizione.
5.
Delle determinazioni del Consiglio comunale è data adeguata
pubblicità nelle forme ritenute più idonee.
Art.17
Consulte
1.
II Comune, per sostenere e rafforzare la partecipazione alla vita
politica e sociale, può istituire, su base territoriale o per
categorie di utenti, consulte tematiche quali organismi
rappresentativi di interessi diffusi o di gruppi sociali con
particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne
e degli anziani.
2.
Le consulte sono istituite con deliberazione del Consiglio
comunale che ne definisce la composizione, il funzionamento ed i
rapporti con l'amministrazione comunale. La partecipazione alle
consulte è a titolo gratuito.
3.
Le consulte sono organismi con funzioni consultive e propositive
sulle specifiche materie indicate nelle deliberazioni istitutive.