C O M U N E   D I   P E S C O P A G A N O

(Provincia di POTENZA)

*****

 

 

IN ESECUZIONE DELA DELIBERA DI G. M. N°  30 DEL 02.04.2002;

 

 

VIENE  INDETTO

 

BANDO DI CONCORSO PER LA CESSIONE DI AREE CONTENUTE NEL PIANO PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE SETTORE C3-1 “FOCARETE”-

 

          Il Comune di Pescopagano è dotato di un Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare Settore C3-1 “FOCARETE” approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 03/10/01.

           Ai sensi di quanto previsto dalla Tav. N.4 dell’elaborato di progetto e delle norme di attuazione, l’attuazione stessa del piano può avvenire tramite quattro tipologie edilizie:

 

-         casa singola con giardino                            (Tipologia A -  n. 12  lotti)

-     casa singola con giardino                            (   “    “      B  - n.   3    “   )

-     casa singola con giardino                            (   “     “     C  - n.   1    “   )

-     casa singola senza giardino                         (   “     “     C  - n.   1    “   )

-     casa singola con giardino                            (   “      “    D  - n.   8    “   )

-         per tutte le tipologie è prevista l’assegnazione di lotti in diritto di proprietà.

 

Art. 1 – SOGGETTI BENEFICIARI

 

I lotti sono ceduti per la  costruzione di abitazioni ai seguenti soggetti:

 

  1. persone fisiche,
  2. cooperative edilizie o loro consorzi,
  3. imprese di costruzione o loro consorzi;

 

Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

 

 A) Per le PERSONE FISICHE:

 

1.      essere cittadino italiano (ovvero ad esso equiparato ai sensi del D.P.C.M. 15/05/87 e successive modifiche ed integrazioni);

2.      residenza o attività lavorativa nel Comune di PESCOPAGANO;

3.      non essere titolare di diritti di proprietà, o di usufrutto, di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato nell’ambito comunale. A tal fine non viene tenuto conto della titolarità del diritto di proprietà di un alloggio di comproprietà  con terzi non appartenenti allo stesso nucleo familiare;

4.      non aver ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito nei Piani di Zona, o a totale carico, o con il concorso, o con il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi dallo Stato o da altro Ente Pubblico;

 

 

 

 

           Per alloggio idoneo si intende l’abitazione che non sia stata dichiarata igienicamente idonea , che abbia una superficie di almeno 18,00 mq. Per componente il nucleo familiare con un minimo di 45,00 mq.e fino ad un massimo di 95,00 mq.

 

               Per le coppie che intendono contrarre matrimonio (nubendi) i requisiti soggettivi devono essere posseduti e dichiarati solamente dai due futuri coniugi.

 

 B) Per le COOPERATIVE EDILIZIE o loro consorzi:

 

1.      Iscrizione alla C.C.I.A.A;

 

2.      iscrizione al registro prefettizio;

 

3.      presentazione presso la C.C.I.A.A. – Ufficio Registro delle Imprese – del bilancio annuale relativo agli ultimi due esercizi per i quali termini sono scaduti;

 

4.      cariche sociali regolarmente in atto.

 

C) Per le IMPRESE EDILIZIE o loro consorzi:

 

1.      possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per la categoria OG 1 e Classifica corrispondente all’importo complessivo dei lavori necessari per l’esecuzione del numero di alloggi che si vogliono realizzare, oppure, in alternativa:

 

-         possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dagli articoli 31 e 32 del Dpr.n. 34/2000, determinati con riferimento alla categoria OG 1 ed all’importo complessivo dei lavori necessari per l’esecuzione del  numero di alloggi che si vogliono realizzare.

-         Non trovarsi in una delle situazioni previste in materia di esclusione dalle gare dal Regolamento ex art. 3 della legge 109/1994.

-         Per consorzi, possesso dei requisiti nella stessa misura richiesta per l’impresa singola.

 

 

Art. 3 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE DEGLI 

              EDIFICI DA REALIZZARE

 

              Le aree oggetto di cessione saranno suscettibili di edificazione, previa concessione edilizia, con l’osservanza di caratteristiche, norme e prescrizioni previste dal Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 03/10/01.

 

Art. 4 – GRADUATORIA  DI  ASSEGNAZIONE

 

               Per la graduatoria di assegnazione saranno stabiliti i seguenti punteggi:

 

 

 

 

 

 

 Per le PERSONE FISICHE:

 

1) reddito del nucleo familiare (somma di redditi nel caso di nubendi):

 

 

 2)  composizione del nucleo familiare:

 

·        Punti 2 per ciascun componente fino ad un massimo di 12;

 

3)      presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap

·        punti 2

 

parità di punteggio ottenuto dalla somma dei punti 1,2 e 3, la graduatoria sarà ordinata dando precedenza ai richiedenti anziani.

 

Per le COOPERATIVE EDILIZIE o loro consorzi:

 

1)      cooperative che dimostrino di aver eseguito precedenti interventi nell’ambito 

      dell’Edilizia convenzionata ai sensi dell’art. 35, legge 865/71 e art. 8 , legge 

     10/77 ed aver già costruito:

·        fino a 9 alloggi                                                       punti   1

·        da 10 a 50 alloggi                                                  punti    2

·        da 51 a 100 alloggi                                                punti    3

·        da 101 a 200 alloggi                                              punti    4

·        da 201 a 300 alloggi                                              punti    5

·        oltre 300 alloggi                                                    punti    6

 

2)      anzianità di costruzione della cooperativa per anno intero:

·        punti 0.5 fino ad un massimo di punti 3

 

3)      cooperative che abbiano ottenuto la concessione di mutui edilizi agevolati per

      la realizzazione di precedenti interventi costruttivi nell’ambito dell’Edilizia

convenzionata ai sensi dell’art. 35 , legge 865/71, e art. 8, legge 10/77:

·        fino a 9 alloggi                                                     punti   1

·        da 10 a 50 alloggi                                                punti    2

·        da 51 a 100 alloggi                                              punti    3

·        da 101 a 200 alloggi                                            punti    4

·        da 201 a 300 alloggi                                            punti    5

·        oltre 300 alloggi                                                   punti    6

 

4)      cooperative in possesso di concessione di mutui edilizi agevolati

·        punti  3

 

5)      cooperative autofinanziate:

·        punti  1

 

 

 

 

Per le IMPRESE  EDILIZIE o loro consorzi:

 

1)      imprese qualificate classificate secondo gli import di cui al comma 4 del Dpr. N. 34/2000;

·        dal livello I al III                                                   punti  1

·        dal livello IV al V                                                 punti   2

·        oltre il livello V                                                     punti  3

 

2)      volume d’affari ai fini IVA dei tre anni precedenti ( si terrà conto della

      media dei tre anni, come risulta dalle dichiarazioni IVA per gli anni 97-

      98-99)

·        fino a 7 miliardi                                                             punti 1

·        oltre, punti 1 ogni 7 mld fino ad un massimo di punti 5

 

3)      imprese che dimostrino di aver eseguito precedenti interventi nell’ambito

      dell’Edilizia convenzionata ai sensi dell’at. 35, legge 865/71, e art.8, legge

      10/77, ed aver già costruito;

 

·        fino a 50 alloggi                                                           punti   1

·        da 51 a 100 alloggi                                                       punti   2

·        da 101 a 200 alloggi                                                     punti   3

·        201 a 300 alloggi                                                          punti   4

·        oltre 300 alloggi                                                            punti   5

 

4)      imprese che abbiano ottenuto la concessione di mutui edilizi agevolati per

      la realizzazione di precedenti interventi costruttivi nell’ambito

      dell’Edilizia convenzionata ai sensi dell’art. 35 , legge 865/71, e art. 8,

      legge 10/77:

 

·        fino  a 50 alloggi                                                            punti   1

·        da 51  a 100 alloggi                                                       punti    2

·        da 101 a 200 alloggi                                                      punti    3

·        da 201 a 300 alloggi                                                      punti    4

·        oltre 300 alloggi                                                             punti   5

 

5)      imprese con numero di addetti regolarmente assunti al momento del bando:

·         da 10 a 20                                                                        punti  1

·        da 21 a 30                                                                         punti   2

·        oltre 30                                                                             punti   3

 

         Nel caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

 

  Art. 5 – RISERVA DI ASSEGNAZIONE

 

        Il Comune redigerà tre graduatorie per la cessione dei lotti destinati alla costruzione degli alloggi, (una per le persone fisiche, una per i soggetti cooperative e loro consorzi, ed una per soggetti imprese edili e loro consorzi), nella individuazione ed assegnazione dei lotti si terrà conto con priorità della graduatoria relativa alle persone fisiche in prosieguo saranno assegnati i lotti alle Cooperative e quindi alle imprese edili; il tutto ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, nel rispetto delle percentuali di seguito indicate.

 

 

 

 

1.      persone fisiche                                             68 %

2.      cooperative e loro consorzi                          20 %

 

         3. imprese edili e loro consorzi                          12 %

 

         Tale ripartizione è indicativa, potendo subire variazioni sulla scorta delle domande presentate, ad insindacabile giudizio dell’ Amministrazione.

         Ad ogni singolo operatore , in linea di massima, non potrà  essere assegnato più di un lotto.

 

Art. 6 – DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

 

           Le domande redatte in carta semplice, dovranno pervenire, pena l’invalidità delle stesse, esclusivamente tramite Servizio Postale raccomandata o posta celere, non più tardi delle ore 14,00 del giorno 15.05.2002 in busta chiusa con la indicazione completa del mittente; indirizzata a Comune di Pescopagano (PZ) – Piazza Della Vittoria con la seguente dicitura: “Domanda per l’acquisto di aree nel piano per l’Edilizia Economica e Popolare Settore C3 –1 “Focarete”.

           Documenti da allegare:

 

      Per le PERSONE  FISICHE :

 

1.      ultima dichiarazione dei redditi;

2.      stato di famiglia;

3.      eventuali attestazioni riguardanti soggetti portatori di handicap appartenenti al nucleo familiare dei richiedente;

4.      dichiarazione di presa visione ed accettazione della normativa del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare;

5.      dichiarazione di impegno all’assunzione degli obblighi previsti dalle norme di attuazione allegate al progetto di Piano di Zona ed entro la seguente tempistica:

·        la richiesta di concessione edilizia dovrà essere presentata all’ufficio tecnico comunale – corredata da tutti gli elaborati grafici – entro sei mesi dalla data della stipula della convenzione;

·        i lavori di costruzione dovranno iniziare entro i termini previsti  dalla concessione ad edificare;

·        i lavori stessi dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data di inizio.

6.      dichiarazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti:

a)      essere cittadino italiano (ovvero ad esso equiparato ai sensi del P.P.C.M. 15.05.1987 e successive modifiche ed integrazioni);

b)      residenza o attività nel Comune di Pescopagano ovvero di essere iscritto all’A.I.R.E  “Anagrafe Italiani Residenti Estero”;

c)      non essere titolare di diritti di proprietà o di usufrutto di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato nell’ambito comunale. A tal fine non viene tenuto conto della titolarità del diritto di proprietà di un alloggio di comproprietà con terzi non appartenenti allo stesso nucleo familiare.

d)      Non aver ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito nei Piani di Zona o a totale carico, con il concorso, o contributo, o con il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi dallo Stato o da altro Ente pubblico;

e)      Per i beneficiari dei mutui agevolati previsti dalle leggi     statali e regionali avere un reddito complessivo riferito all’intero nucleo familiare nei limiti fissati dalla

 

 

      normativa vigente nel momento in cui tal requisiti deve          

      essere dimostrato.

 

 

           Per alloggio idoneo si intende l’abitazione, igienicamente idonea, che abbia una superficie di almeno 18,00 mq. per componente il nucleo familiare con un minimo di 45,00 mq e fino ad un massimo di 95 mq.

 

            Per le coppie che intendono contrarre matrimonio (nubendi) i requisiti soggettivi devono essere posseduti e dichiarati solamente dai neo futuri coniugi,

 

            in tal caso la cessione avverrà dopo il matrimonio e comunque, pena la decadenza, entro un anno dall’assegnazione.

 

            Qualora  le assegnazioni non  esauriscono la disponibilità dei lotti, questi ultimi potranno essere assegnati anche a soggetti che non siano in possesso dei requisiti previsti dal comma b) del presente articolo.

 

              I requisiti dovranno essere posseduti fin dalla data della domanda di assegnazione.

 

               Tutti i certificati previsti in questo articolo possono essere sostituiti da dichiarazione degli interessati ai sensi della legge 15/68, così come integrata dalla legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.

              Gli originali saranno richiesti ai soggetti  assegnatari dei lotti.

 

               Per le COOPERATIVE EDILIZIE o loro consorzi:

 

1.      copia dell’atto costitutivo e dello statuto;

2.      certificato di iscrizione nel registro prefettizio;

3.      certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Ufficio Registro delle imprese;

4.      certificato della C.C.I.A.A. –Ufficio Registro delle imprese – di presentazione del bilancio annuale degli ultimi due anni per i quali sia scaduto il termine;

5.      certificato della C.C.I.A.A. – Ufficio Registro delle imprese  - di vigenza cariche sociali;

6.      dichiarazione di presa visione ed accettazione della normativa dl Piano per l’Edilizia Economica e Popolare ;

7.      dichiarazione di impegno all’assunzione degli obblighi previsti nelle norme di attuazione allegate al progetto ed entro la seguente tempistica;

·        la richiesta di concessione edilizia dovrà essere presentata all’ufficio tecnico comunale, corredata da tutti gli elaborati grafici, entro sei mesi dalla data di stipula della convenzione;

·        i lavori di costruzione dovranno iniziare entro i termini previsti dalla concessione ad edificare;

·        i lavori stessi dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data di inizio.

Le proroghe ai termini temporali stabiliti dovranno essere inoltrate con esplicita domanda all’Azienda Speciale , dimostrando e giustificando le motivazioni del ritardo. Il Comune si pronuncerà su detta richiesta

 

entro 60 giorni dal deposito della domanda. In caso di mancata risposta la domanda si intende accolta.

8.      dichiarazione di impegno alla realizzazione di alloggi che rispettino le

      caratteristiche previste dall’art. 16 e 43, legge 457/78;

9.      dichiarazione del Presidente attestante l’intenzione della cooperativa                   di    voler concorrere ai finanziamenti agevolati, ovvero contributi pubblici    

            per la costruzione di alloggi. N.B. SOLO IN TAL CASO occorre  

            presentare l’iscrizione o copia dell’avvenuta domanda di iscrizione 

            all’Albo  Nazionale delle Cooperative o loro consorzi la Cooperativa 

            dovrà produrre  per ciascun socio, la documentazione prevista dalla 

            circolare Ministero dei Lavori Pubblici 01 Agosto 1995 n. 3825 

             comprovante il possesso dei seguenti requisiti:

a)      essere cittadino italiano (ovvero ad esso equiparato ai sensi del D.P.C.M 15/05/87 e successive modifiche ed integrazioni);

b)      residenza o attività lavorativa nel Comune di Pescopagano ovvero iscrizione all’A.I.R.E  (Anagrafe Italiani Residente Estero);

c)      non essere titolare di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato nell’ambito comunale. A tal fine non viene tenuto conto della titolarità del diritto di proprietà di un alloggio di comproprietà con terzi non appartenenti allo stesso nucleo familiare

d)      non aver ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito nel Piano di zona o a totale carico, o con il concorso, o contributo, o con il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi dalla Stato o/e da altro Ente Pubblico;

e)      per i beneficiari dei mutui agevolati previsti dalle leggi statali e regionali avere un reddito complessivo riferito all’intero nucleo familiare nei limiti fissati dalla normativa vigente nel momento in cui tal requisito deve essere dimostrato.

 

               Per alloggio idoneo si intende l’abitazione , igienicamente idonea che abbia una superficie di almeno 18,00 mq. per componente il nucleo familiare con un minimo di 45 mq. ed un massimo di 95 mq..

                Per le coppie che intendono contrarre matrimonio (nubendi) i requisiti soggettivi devono essere posseduti e dichiarati solamente di due futuri coniugi. 

                 I requisiti dovranno essere posseduti fin dalla data della domanda di assegnazione e anche alla data della delibera con cui il Consiglio di Amministrazione della cooperativa assegna individua o consegna l’alloggio, tale data dovrà risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

                    L’estratto di tale verbale va prodotto in copia autenticata.

                    Tutti i certificati previsti in questo articolo possono essere sostituiti da dichiarazioni degli interessati ai sensi della Legge 15/68, così come integrata dalla legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni:

                     Gli originali saranno richiesti al soggetto vincitore del concorso.

 

                  Per le IMPRESE EDILIZIE o loro consorzi:

1.      attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per la categoria OG 1 e Classifica corrispondente

 

 

2.       all’importo complessivo dei lavori necessari per l’esecuzione del numero di alloggi che si vogliono realizzare, in alternativa si farà riferimento alla circolare Ministero dei Lavori Pubblici 1 Marzo 2000 n.  182/93.

3.      dichiarazione di presa visione ed accettazione della normativa del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare ;

4.      dichiarazione di impegno alla realizzazione degli obblighi di cui al successivo regolamento per l’assegnazione delle arre contenute nel P.E.E.P.;

5.      dichiarazione di impegno alla realizzazione di alloggi che rispettino le caratteristiche previste dagli artt. 16 e 43, legge 457/78;

6.      dichiarazione dal titolare dell’impresa attestante l’intenzione dell’impresa di voler concorrere ai finanziamenti agevolati o contributi pubblici per la costruzione degli alloggi;

 

              Prima della stipula dell’atto di compravendita degli alloggi agli acquirenti (che dovrà avvenire entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori), al fine del rilascio del nulla osta comunale, l’impresa dovrà produrre per ciascun acquirente, la documentazione prevista dalla Circolare Ministero dei LL.PP. 01/08/1995 n. 3825 comprovante il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo per i soci della cooperativa edilizie ai commi a) ,b),c),d), e).

              Qualora le cessioni non si esauriscano entro tre (3) mesi dalla data di inizio dei lavori di costruzione degli alloggi, questi ultimi potranno essere ceduti anche a soggetti che non siano in possesso dei requisiti previsti dal comma b) del presente articolo.

                I requisiti dovranno essere posseduti alla data certa del preliminare di acquisto dell’alloggio.

                Tutti i certificati previsti in questo articolo possono essere sostituiti da dichiarazioni degli interessati ai sensi della L. 15/68, così come integrata dalla legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.

                  Gli originali saranno richiesti al soggetto vincitore del concorso.

 

      Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

 

                   Il Comune, dopo la pubblicazione del bando, procede all’assegnazione provvisoria delle stesse sulle base delle graduatorie stilate secondo i disposti del precedente art. 4 del presente bando da un’apposita  commissione costituita con nomina della Giunta.

                   Gli aventi diritto così definiti, a titolo di conferma della domanda di assegnazione di aree, dovranno versare il:

·        10% alla comunicazione di assegnazione del lotto;

·        40% alla delibera di assegnazione del lotto;

·        50% alla stipula dell’atto:

 

                  Il prezzo di cessione delle aree è determinato, salvo conguaglio, per i singoli lotti come di seguito riportato:

                             

LOTTO  N.

TIPOLOGIA         

 PREZZO  DI

 CESSIONE

01

B

€  14.466,00

02

A

€  22.874,00

03

A

€  22.874,00

04                 

A

€  22.997,00

05

A

€  23.638,00

06

B

€  14.848,00

07

A

€  22.874,00

08

A

€  22.874,00

09

A

€  22.874,00

10

A

€  22.998,00

11

B

€  14.383,00

12

A

€  22.616,00

13

A

€  22.616,00

14

A

€  22.616,00

15

A

€  22.708,00

16

C

€  11.920,00

17

D

€    9.569,00

18

D

€    9.538,00

19

D

€    9.528,00

20

D

€    9.466,00

21

D

€    9.425,00

22

D

€    9.414,00

23

D

€    9.352,00

24

D

€    9.321,00

25

C

€   11.362,00

 

               Lo schema di convenzione (a norma dell’art.35 L. n.865/71) e successive modifiche ed integrazioni, verrà perfezionato all’atto della stipula.

 

Dalla Residenza Municipale,lì 17 / 04 / 2002

 

                                                               IL  RESPONSABILE  U.T.C.

                                                          Ing. Angelo Lotano